AVVISO AI CLIENTI FIDER – Misure previste dall’OCDPC N.991 per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi sismici – Sospensione rate mutui

AVVISO AI CLIENTI FIDER - Misure previste dall'OCDPC N.991 per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi sismici - Sospensione rate mutui

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 991 del 3 maggio 2023 – “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023)

Ai sensi dell’Art. 5 delle sopra citata ordinanza, le imprese dei territori ivi indicati, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, possono  richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione:

  • dell’intera rata del mutuo: In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).
  • della sola quota capitale: In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

 

Beneficiari:

Imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, ubicati nei territori indicati nella specifica ordinanza di riferimento.

Finanziamenti ammessi:

Possono essere sospese le rate dei mutui (su opzione del richiedente, per l’intera rata o per la sola quota capitale) relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Termine e modalità della richiesta di sospensione:

La sospensione può essere richiesta, per una sola volta, entro il 31/07/2023 mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Durata della sospensione:

La sospensione può essere richiesta fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza fissata al 11 aprile 2024 (salvo proroga).

Condizioni:

La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; non comporterà alcuna commissione aggiuntiva.

 

Allegati:

OCDPC n. 991 del 3 maggio 2023

 

Vuoi maggiori informazioni sui Servizi Fider?