AVVISO AI CLIENTI FIDER – Misure previste dall’OCDPC n.992, n.1000, n.1002, n.1022, n.1037, n.1038, n. 1070 e 1.082 per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali – Sospensione rate mutui

AVVISO AI CLIENTI FIDER - Misure previste dall'OCDPC n.992, n.1000, n.1002, n.1022, n.1037, n.1038, n. 1070 e 1.082 per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali - Sospensione rate mutui

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 12 maggio 2023)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.000 del 5 giugno 2023 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.002 del 12 giugno 2023 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.022 del 15 settembre 2023 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.037 del 5 novembre 2023 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.038 del 9 novembre 2023 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.070 del 12 febbraio 2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2024)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.082 del 28 marzo 2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2024)

 

Ai sensi delle sopra citate ordinanze, le imprese dei territori ivi indicati, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, possono  richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione:

  • dell’intera rata del mutuo: In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).
  • della sola quota capitale: In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

 

Beneficiari:

Imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, ubicati nei territori indicati nella specifica ordinanza di riferimento.

Finanziamenti ammessi:

Possono essere sospese le rate dei mutui (su opzione del richiedente, per l’intera rata o per la sola quota capitale) relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Termine e modalità della richiesta di sospensione:

La sospensione può essere richiesta, per una sola volta:

  • entro il 31/07/2023 (OCDPC n. 992, 1000 e 1002) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 21/06/2023, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 30/11/2023 (OCDPC n. 1022) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 25/10/2023, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 31/12/2023 (OCDPC n. 1037) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 14/11/2023, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 19/01/2024 (OCDPC n. 1038) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 11/12/2023, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 05/04/2024 (OCDPC n. 1070) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 27/02/2024, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 24/05/2024 (OCDPC n. 1082) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 17/04/2024, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

 

Durata della sospensione:

La sospensione può essere richiesta fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza fissata al (salvo proroga):

– 04/05/2024 con riferimento all’ordinanza n. 992/2023 Provincie di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;

– 25/05/2024 con riferimento all’ordinanza n.1000/2023 territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze);

– 25/05/2024 con riferimento all’ordinanza n. 1.002/2023 territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

– 28/08/2024 con riferimento all’ordinanza n. 1.022/2023 Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena;

– 03/11/2024 con riferimento all’ordinanza n. 1.037/2023 Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

– 13/08/2024 con riferimento all’ordinanza n. 1.038/2023 Comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino;

– 16/01/2025 con riferimento all’ordinanza n. 1.070/2024 Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna;

– 11/03/2025 con riferimento all’ordinanza n. 1.082/2024 Città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia.

 

Ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto.

Condizioni:

La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; non comporterà alcuna commissione aggiuntiva.

 

Allegati:

OCDPC n. 992 del 8 maggio 2023

OCDPC n. 1.000 del 5 giugno 2023

OCDPC n. 1.002 del 12 giugno 2023

OCDPC n. 1.022 del 15 settembre 2023

OCDPC n. 1.037 del 5 novembre 2023

OCDPC n. 1.038 del 9 novembre 2023

OCDPC n. 1.070 del 12 febbraio 2024

OCDPC n. 1.082 del 28 marzo 2024

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