Reclami e ABF

Fider ha predisposto un’apposita procedura per la ricezione ed il trattamento dei reclami della clientela insoddisfatta delle proprie prestazioni e dei servizi, conformemente alle disposizioni della Banca d’Italia in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.

A tale scopo, Fider ha istituito un proprio ufficio reclami per garantire ai clienti che ne avanzino richiesta, risposte sollecite ed esaustive al fine di creare una relazione basata sulla trasparenza e sulla correttezza.

Nel caso in cui insorga una contestazione sulle prestazioni e sui servizi di Fider, il Cliente può presentare reclamo in forma scritta (anche utilizzando l’apposito “modulo reclami” sotto allegato), attraverso le seguenti modalità:

  • A mezzo posta ordinaria o raccomandata A/R all’indirizzo: Fider S.C. – Ufficio Legale/Reclami Via G. Brini, 45- 40128 Bologna
  • A mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo: reclami@fider.com
  • A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: direzione@pec.fider.com

Fider risponderà ai reclami come sopra ricevuti entro 60 giorni dalla data di ricezione.

Si precisa che non sono gestite come reclamo di cui alla presente sezione, le richieste e doglianze inerenti al rimborso delle azioni e comunque attinenti al rapporto societario, disciplinato dallo Statuto.

Le modalità per presentare un reclamo sono rese note alla clientela anche nei fogli informativi e contratti dei prodotti e servizi commercializzati da Fider.

Reclami e rendicontazione

 

Se il Cliente non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il ricorso è predisposto e trasmesso secondo le modalità indicate sul sito Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo al Confidi. Sulle modalità per rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può chiedere altresì informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia oppure consultare le guide ”ABF in parole semplici” e “Guida all’utilizzo del portale ABF”, scaricabili attraverso i link sotto riportati.

Moduli ABF

 

Il ricorso all’ABF esonera il cliente dall’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria; resta tuttavia impregiudicata la possibilità di ricorrere alla stessa nel caso di decisione dell’ABF ritenuta non soddisfacente.
Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all’ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010
e smi, avente il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Per l’avvio dei procedimenti di conciliazione di cui sopra si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it. L’Organismo di mediazione è comunque scelto dall’impresa affidata.

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