Regione Marche: interventi urgenti di protezione civile

Regione Marche: interventi urgenti di protezione civile

 

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici

verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino

 

Fonte: ABI

Prot. UCR/001433

 

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 settembre 2022, n. 922 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-922-del-17-settembre-2022) (cfr. allegato) e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. Tale dichiarazione dello stato emergenza, della durata di 12 mesi dalla data di deliberazione del Consiglio dei Ministri, è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, l’Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 16 settembre 2023, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Nella stessa Ordinanza, all’art.1 comma 1 il Presidente della Regione Marche è nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in oggetto.

 

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