MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E SOSPENSIONE DEI MUTUI (G.U. N.53 DEL 2 MARZO 2020)

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E SOSPENSIONE DEI MUTUI (G.U. N.53 DEL 2 MARZO 2020)

L’emergenza coronavirus che sta attualmente riguardando anche l’Italia, ha portato il Governo ad adottare misure di contenimento dell’infezione e, al tempo stesso, di sostegno alle imprese e ai cittadini situati in particolare nei Comuni individuati come i focolai dell’epidemia e facenti parte della c.d. “zona rossa”.

Nello specifico:

  • Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini;
  • Veneto: Vo’

È stato pubblicato nella G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 che si allega, il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (pag. 1), nel quale è stato inserito il primo pacchetto di misure che hanno l’obiettivo di sostenere proprio le imprese ubicate in tali zone.

Si riportano di seguito, in sintesi, le misure approvate e di particolare interesse per i Confidi:

  • (art. 7) Viene sospeso fino al 30 aprile 2020 il diritto annuale e le sanzioni amministrative dovuti alle Camera di Commercio.
  • (art. 11) Viene prorogata (dal 15 agosto 2020) fino al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore delle procedure di allerta stabilite dal Codice delle crisi d’impresa per tutte le PMI.
  • (art. 25) Ai fini del rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI, viene potenziato il Fondo con ulteriori 50 milioni di euro per il 2020. Viene data priorità automatica di accesso alle imprese site all’interno della zona rossa, riconoscendo in garanzia diretta la percentuale massima di copertura pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Grazie anche all’intervento della Confederazione unitamente alla Federazione, viene prevista anche la possibilità di intervento in riassicurazione con la percentuale massima di copertura pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi. Viene prevista la gratuità degli oneri della pratica. Vi è la possibilità, con successivo decreto del MISE di concerto con il MEF, di estendere la misura anche alle PMI ubicate in aree limitrofe alla zona rossa ovvero a quelle appartenenti ad una filiera produttiva particolarmente colpita dall’emergenza.
  • (art. 27) Ai fini del rafforzamento del Fondo SIMEST, vengono incrementate di 350 milioni di euro, per l’anno 2020, le disponibilità del Fondo stesso.
  • (art. 6) Si segnala inoltre che le imprese ubicate nella zona rossa possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui agevolati concessi da Invitalia.

Analogamente a quest’ultima disposizione, nella medesima G.U. del 2 marzo 2020, è stata pubblicata (pag. 32) l’ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Tale ordinanza, nell’unico articolo, stabilisce al comma 1 che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei comuni ubicati nella zona rossa, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Per poter avanzare tale richiesta, tali soggetti devono presentare autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con l’indicazione del danno subito.
Ai fini dell’individuazione dei tempi di rimborso e dei costi dei pagamenti sospesi, l’Ordinanza rinvia a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

Al comma 2, l’ordinanza dispone che le banche e gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate entro trenta giorni dalla entrata in vigore dell’ordinanza stessa, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora le banche o gli intermediari finanziari non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Da ultimo, si anticipa che il Governo è già impegnato a definire un secondo pacchetto di misure che verrà approvato prossimamente e che conterrà nuovi interventi per fronteggiare l’impatto economico del sistema imprenditoriale e delle filiere coinvolte da questa emergenza.

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